Cessione a Terzi del Mutuo

La banca può trasferire a terzi la titolarità del credito, tramite la cartolarizzazione del mutuo.

In base alla legge n. 130 del 30 aprile 1999, introdotta dal governo D'Alema, la banca può trasferire il credito senza che sia necessaria il consenso o l'informazione del debitore.

La banca cede il credito e riceve in cambio una percentuale, indicativamente dal 10 al 50% del credito.
Il cliente continua a pagare le rate dal mutuo alla banca cedente, che periodicamente gira l'importo della rata alla società che ha acquisito il mutuo.
La società che acquisisce il credito spesso emette a fronte di questi delle obbligazioni garantite dai mutui. A volte, la società appartiene allo stesso gruppo della banca cedente, per cui l'operazione non è in perdita: la banca cedente registra una perdita che consente un risparmio fiscale, la società veicolo non paga tasse, perché l'attivo dei crediti acquisiti è compensato dalle obbligazioni emesse.

Per chiedere una surroga, sostituire o rinegoziare il mutuo, il cliente continuerà a rivolgersi alla banca cedente, che rimane l'unico riferimento anche per i mutui cartolarizzati. La cartolarizzazione non comporta particolari problemi per le operazioni di surroga, sostituzione o rinegoziazione.

La cessione di un credito, in generale, può avvenire pro solvendo o pro soluto. La cessione rappresenta, quindi, una perdita secca per la banca, che si libera di un portafoglio di crediti che ritiene di scarso rendimento, a rischio o inesigibile, ripulendo i suoi bilanci.



Se cede il credito pro soluto, la nuova società avrà intestata l'ipoteca, potrà utilizzarla come garanzia a favore di obbligazionisti, avrà una perdita se il cliente non paga, e la banca cedente sarà un intermediario per il pagamento delle rate e la gestione amministrativa.
Se il credito è ceduto pro solvendo, la banca cedente avrà intestata l'ipoteca, se il cliente non paga dovrà anticipare il credito alla società che accetta la cartolarizzazione, rivalendosi poi sul mutuatario.
In entrambi i casi, sono a carico della banca cedente l'invio al cliente delle quietanze di pagamento delle rate, l'avvio delle pratiche per surroga/rinegoziazione/sostituzione/accollo del mutuo, la presenza e firma presso il notaio dei relativi atti: la società subentrante non prende parte alla stipula degli atti notarili.

Un Decreto del IV Governo Berlusconi ha introdotto un termine massimo di 30 giorni per completare la richiesta del cliente, e una penale pari all'1% del debito residuo, che la banca cedente deve pagare al mutuatario per ogni mese di ritardo oltre tale termine. Risponde sempre la banca cedente, anche quando la responsabilità è di terzi e in particolare il ritardo deriva da negligenze del nuovo istituto, potendo questa eventualmente esercitare rivalsa. Ciò avviene all scopo di evitare un'attribuzione di responsabilità fra i due istituti, che vanificherebbe la protezione che le penali forniscono ai mutuatari.


Fonte: Contributori di Wikipedia, 'Mutuo', Wikipedia, L'enciclopedia libera, 3 gennaio 2011, 22:55 UTC, it.wikipedia.org. Testo pubblicato con licenza cc-by-sa.